Art. 1.

      1. Le pensioni privilegiate ordinarie concesse al personale militare e di tutte le Forze di polizia ai sensi dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, attribuite a coloro che non hanno maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento di una pensione ordinaria, hanno carattere risarcitorio, poiché costituiscono reintegrazioni patrimoniali di una diminuita efficienza fisica per causa di servizio.
      2. Le pensioni di cui al comma 1 non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), né ad alcun altro tributo.